Statuto dell’Associazione

Statuto dell’Associazione di protezione ambientale
“HABITAT ITALIA” – ODV
Organizzazione di volontariato D.lgs. 3 Luglio 2017 n.117 e ss. mm. ii.

ART. 1
(Denominazione e sede)

  1. E’ costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e ss. mm. ii. e della normativa in materia l’Ente del terzo settore denominato: “Habitat Italia – ODV” che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
  2. L’organizzazione ha sede legale presso centro culturale “Grazia Deledda”, ubicato in piazza De Gasperi snc nel Comune di Decimomannu (CA).
  3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
  4. L’emblema dell’Associazione e costituito da un cerchio con all’interno l’Italia colorata di verde bianco e rosso e la scritta “HABITAT ITALIA” – ODV;

ART. 2
(Finalità e Attività)

  1. L’associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:
    e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
    f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
    i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
    y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
    z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
  3. mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
    a. Prevenire e reprimere, ai sensi delle leggi vigenti in materia, le violazioni alle norme che disciplinano la tutela dell’ambiente, degli animali, l’attività venatoria e la pesca e che sono poste a difesa del patrimonio forestale, delle bellezze naturali, delle acque pubbliche, dell’ambiente, dell’ecosistema e le violazioni alle prescrizioni del codice penale, della navigazione e di tutte le altre leggi speciali, regionali, le delibere provinciali, le ordinanze sindacali e delle uu. ss. ll. che, in qualsiasi modo riguardino il patrimonio naturale, vegetale e animale e la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale della Nazione.
    b. Svolgere opera di soccorso pubblico in caso di infortuni o calamità, (dissesto idrogeologico, terremoti, incendi, disastri ambientali, ecc.) costituendo un apposito gruppo operante nel campo della Protezione Civile, in collaborazione con quanti sono istituzionalmente preposti a detti scopi.
    c. Concorrere alla prevenzione dei danni ecologici, degli incendi, degli inquinamenti idrici, acustici ed atmosferici per i fini delle leggi sull’ambiente, sull’attività venatoria, ittica, zoofila, agricola e industriale.
    d. Organizzare appositi corsi e seminari per sensibilizzare i cittadini al rispetto per l’ambiente, formare i giovani, fin dalla scuola primaria, mediante incontri educativi e visite guidate nei parchi, nelle oasi e nelle aree di particolare interesse naturalistico del territorio, anche in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche.
    e. Effettuare studi, ricerche e progetti, anche su richiesta di Organismi Pubblici o Privati, instaurare opportuni rapporti di collaborazione e partecipazione con Organismi Nazionali e Internazionali, organizzare convegni, spazi, mostre, per la valorizzazione del patrimonio ambientale.
    f. Collaborare con le autorità dello Stato, Magistratura, Prefettura, Regioni, Province, Comuni, Servizio Sanitario, con gli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria e i Vigili del Fuoco per concorrere agli atti richiesti per la tutela della sicurezza e dell’Ordine Pubblico, e del patrimonio immobiliare, ambientale e naturale.
    g. Svolgere ogni attività e iniziativa atta a sensibilizzare l’opinione pubblica e le Autorità sulle problematiche sociali, economiche e giuridiche relative alle attività rurali, con pubblicazioni proprie e con l’utilizzo dei vari mezzi di informazione.
    h. Collaborare con i Comuni in materia di polizia ambientale, alla regolamentazione veicolare e alla Vigilanza sull’incolumità degli scolari all’entrata ed all’uscita dei plessi scolastici, anche con funzioni di ausiliari del traffico nei limiti previsti dalle leggi.

  4. L’organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017.
  5. Per lo svolgimento delle attività, oltre ad avvalersi in modo prevalente dei volontari associati, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi nei limiti previsti dall’art. 33 comma 1° del D.lgs. 117/2017.
  6. L’organizzazione può esercitare a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
  7. La durata della stessa e illimitata.

ART. 3
(Qualità di volontario)

  1. L’associazione provvede, per tutti i soci volontari, alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
  2. le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dai beneficiari;
  3. al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario;
  4. la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall’organizzazione;
  5. possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto;
  6. l’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato;
  7. l’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, (C.D.) il quale provvederà anche all’annotazione nel registro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita;
  8. l’eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta, l’aspirante non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.
  9. I soci si distinguono in 5 categorie :
    a. Fondatori (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea)
    b. Operativi (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)
    c. Simpatizzanti (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea e aiutano moralmente e materialmente l’Associazione)
    d. Sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
    e. Onorari (persone nominate dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione)

ART. 4
(Diritti e doveri dei soci)

  1. Gli associati hanno diritto :
    a. di accedere alle cariche associative e partecipare alle assemblee con diritto di voto, frequentare la sede sociale, essere informati e partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
    b. di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata;
    c. di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali.
  2. Gli associati hanno il dovere :
    a. di rispettare il presente statuto, il regolamento interno e le delibere adottate dagli organi associativi;
    b. di svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
    c. di versare nei tempi e termini stabiliti la quota sociale;
    d. mantenere un comportamento dignitoso e non commettere azioni ritenute disonorevoli dentro o fuori dell’Associazione.

ART. 5
(Recesso ed esclusione dei soci)

  1. Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  2. il socio che contravviene a quanto stabilito dallo statuto, dal regolamento interno e dalle delibere adottate dagli organi associativi, può essere espulso dall’Associazione;
  3. l’espulsione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell’interessato. Il socio espulso non può essere più ammesso;
  4. il socio può essere espulso per il mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti.

ART. 6
(Organi sociali)

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
    a. Assemblea dei soci;
    b. Consiglio Direttivo;
    c. Presidente;
  2. Tutte le attività svolte dai soci, comprese le cariche sociali, sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, fatta eccezione per i rimborsi delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.
  3. Previa autorizzazione scritta, potranno essere create sedi decentrate o affiliate, le quali nel rispetto delle autonomie e delle competenze, provvederanno autonomamente agli adempimenti fiscali e amministrativi, ed invieranno semestralmente una relazione scritta sull’andamento e sulle attività svolte.
  4. La sede centrale provvederà a vigilare su tali sedi affinché siano applicati gli stessi orientamenti e principi statutari del presente atto.

ART. 7
(Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8
(Compiti dell’Assemblea)

  1. L’Assemblea deve:
    a. Approvare, il bilancio consuntivo e preventivo;
    b. determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
    c. approvare le modifiche al regolamento interno;
    d. eleggere il Consiglio Direttivo;
    e. deliberare su quant’altro demandatole per legge, per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9
(Validità Assemblee)

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, oppure in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
  2. L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno tre quarti degli iscritti aventi diritto al voto, oppure in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
  3. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti;

ART. 10
(Verbalizzazione)

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11
(Consiglio direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 7 ( sette ) componenti, eletti secondo i criteri di cui al comma 1° art. 34 del D.lgs. 117/2017, e svolge i seguenti compiti:
    a. Elegge il Presidente;
    b. esamina le mozioni dell’Assemblea ed esegue le direttive approvate;
    c. delibera le spese e le altre decisioni concernenti le questioni economiche;
    d. entro il mese di febbraio di ciascun anno sociale presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione;
    e. redige il rendiconto consuntivo e preventivo da proporre all’assemblea per l’approvazione;
    f. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea;
    g. delibera sull’ammissione e sull’esclusione degli iscritti all’Associazione;
    h. delibera le norme applicative, esecutive o integrative del presente Statuto e del regolamento interno.
  2. Le delibere del C.D. sono valide solo se assunte con la maggioranza dei voti;
  3. E’ validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti;
  4. il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti;
  5. il componente del C.D. decade dall’incarico a seguito di tre assenze consecutive non giustificate.

ART. 12
(Presidente)

  1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e ha la delega alla firma.
  2. Nomina tra i componenti del Consiglio Direttivo, il vice Presidente Vicario.
  3. Presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.
  4. Convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
  5. In casi di particolare urgenza ha facoltà di assumere provvedimenti che verranno successivamente sottoposti ad approvazione del C.D.
  6. E’ il responsabile unico del servizio di vigilanza, richiede la nomina, presso le Prefetture, Province o altri enti, degli operatori addetti alla vigilanza, anche per conto delle sedi decentrate o affiliate.

ART. 13
(Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’organizzazione, da indicare nello schema di bilancio annuale sono costituite da:
    a. quote associative;
    b. contributi pubblici e privati;
    c. donazioni e lasciti testamentari;
    d. rendite patrimoniali;
    e. attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all’art. 6 del D.lgs. 117/2017;
    f. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. n. 117/2017;
    g. per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
  2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  4. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
    gestione ai sensi dell’art. 8 comma 2° del D.lgs. 117/2017 a fondazioni, associazioni, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Rendiconto economico-finanziario)

  1. I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal 1° Gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
  2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, è approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 15
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci.
  2. In caso di scioglimento o estinzione il patrimonio residuo dell’associazione sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.lgs. 117/2017

ART. 16
(Disposizioni finali)

  1. Oltre al presente statuto l’associazione è dotata di un “Regolamento Interno” nel quale sono disciplinate dettagliatamente le modalità operative e comportamentali dei soci.
  2. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.